Sentenza 199/2018 (ECLI:IT:COST:2018:199)
Massima numero 40323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/10/2018;  Decisione del  09/10/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40324  40325


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico - Conseguente riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale - Violazione delle competenze del Commissario ad acta per il piano di rientro del disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., la legge reg. Campania n. 26 del 2017, che - limitatamente agli interventi relativi ai disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché i disturbi dello spettro autistico, questi ultimi riferiti a persone di ogni età - detta previsioni relative alla riorganizzazione della rete ospedaliera e alla riorganizzazione della rete territoriale. La legge regionale impugnata dal Governo interferisce con gli ambiti riservati al Commissario ad acta nominato nelle Regioni inadempienti al piano di rientro del disavanzo sanitario, ex art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, come conv., le cui funzioni (stabilite nella specie dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017) devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa, e anche quando l'interferenza fosse meramente potenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2018, n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 79 del 2013, n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011).

L'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, assicura contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2018, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015).

Il ruolo della Regione commissariata in ambito sanitario non può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale. (Precedente citato: sentenza n. 117 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  28/09/2017  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte