Sentenza 200/2018 (ECLI:IT:COST:2018:200)
Massima numero 40352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  11/10/2018;  Decisione del  11/10/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40353  40354


Titolo
Oggetto del giudizio - Norma regolamentare in stretto nesso di specificazione con la norma primaria, pure censurata - Ammissibilità delle questioni.

Testo

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, che proroga il blocco stipendiale - disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 - anche per l'anno 2014. La norma censurata dal rimettente, di natura regolamentare - come espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011 - supera il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost., perché sussiste un nesso stretto di specificazione qualificata, che la lega alla norma primaria, per cui quella regolamentare ne completa il contenuto prescrittivo. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 242 del 2014, n. 34 del 2011 e n. 1104 del 1988).

La giurisdizione della Corte costituzionale è limitata alla cognizione dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare, neppure ai regolamenti di delegificazione, il cui sindacato di costituzionalità è rimesso alla cognizione del giudice comune. (Precedenti citati: sentenza n. 427 del 2000; ordinanze n. 254 del 2016, n. 156 del 2013, n. 37 del 2007, n. 401 del 2006, n. 125 del 2006 e n. 389 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte