Sentenza 200/2018 (ECLI:IT:COST:2018:200)
Massima numero 40353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  11/10/2018;  Decisione del  11/10/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40352  40354


Titolo
Thema decidendum - Parametri ulteriori dedotti dalla parte nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto alla prospettazione del giudice a quo che delimita l'oggetto del giudizio - Esclusione del loro esame.

Testo
Le parti costituite o intervenute nel giudizio incidentale non hanno il potere di ampliare il thema decidendum posto dal rimettente. (Nel caso di specie, il giudizio di legittimità costituzionale - avente ad oggetto l'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., e l'art. 16, comma 1, lett. b, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a, primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 - è delimitato dall'art. 3 Cost., unico parametro costituzionale evocato dal giudice a quo, mentre non rilevano gli artt. 36 e 38 Cost., evocati dalla parte). (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2015, n. 83 del 2015, n. 37 del 2015, n. 34 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009 e n. 56 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte