Previdenza - Pensioni del pubblico impiego - Effetti della proroga, sino al 31 dicembre 2014, del blocco triennale dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni - Lamentata disparità tra il trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio e quelli collocati dopo tale data - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. Liguria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif. in legge n. 122 del 2010, e dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013. Va escluso, per la sua articolazione testuale e la sua evidente ratio, che la normativa censurata - prorogando il blocco triennale degli stipendi dei pubblici dipendenti anche per l'anno 2014, in modo che la retribuzione così calcolata è anche base di calcolo della contribuzione previdenziale, con effetti sui dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio del blocco, e che nello stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un passaggio a un'area superiore - abbia natura tributaria, e che introduca un prelievo straordinario sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, trattandosi di una regola conformativa delle medesime retribuzioni. La circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente "promosso" sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano previdenziale, si giustifica, rispetto ai dipendenti collocati in quiescenza nel corso del quadriennio in questione, per l'incidenza del "fluire del tempo", che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili. Spetta al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti interessati dagli effetti prodotti dalla normativa in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2018, n. 53 del 2017, n. 96 del 2016, n. 178 del 2015, n. 254 del 2014, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 113 del 2014).
Il legislatore può temporaneamente congelare gli incrementi retributivi che sarebbero altrimenti spettati ai pubblici dipendenti, sempre che la retribuzione di risulta assicuri comunque il rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 96 del 2016).