Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Insediamento di nuove attività commerciali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata in considerazione del cambiamento del quadro normativo, che ha consentito alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio).
Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.