Sentenza 201/2018 (ECLI:IT:COST:2018:201)
Massima numero 40362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40363  40364  40365  40366


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Insediamento di nuove attività commerciali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata in considerazione del cambiamento del quadro normativo, che ha consentito alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio).

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  23/10/2014  n. 10  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/12/2011  n. 201  art. 31    co. 2  

legge  22/12/2011  n. 214  art.   

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23