Ricorso in via principale - Argomentazione sintetica del rimettente - Indicazione puntuale delle disposizioni ritenute violate - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per genericità e apoditticità delle censure, nonché per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. Il ricorso contiene una, seppur sintetica, argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, e indica puntualmente le disposizioni legislative statali che si assumono illegittimamente violate dalla legislazione provinciale, per cui può ritenersi raggiunta la soglia minima di chiarezza e completezza richiesta. (Precedente citato: sentenza n. 83 del 2018).
Per costante giurisprudenza costituzionale non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali. (Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017).