Ricorso in via principale - Impugnazione statale di legge di ente ad autonomia speciale - Omessa specificazione delle competenze legislative statutariamente ad esso attribuite ed esercitate - Sufficiente riferimento al potere del legislatore statale di vincolare la potestà legislativa primaria dell'ente attraverso l'emanazione di norme qualificabili come "grandi riforme economico-sociali" - Rigetto di eccezione di preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa indicazione delle materie assegnate alla competenza legislativa primaria alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dello Statuto speciale di autonomia, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2014. Il ricorso del Governo ha evidenziato che tutte le competenze primarie della Provincia ricomprese nell'art. 8 dello statuto speciale, incluse anche quelle in materia di agricoltura e foreste, debbono essere esercitate in armonia con la Costituzione nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, sicché l'aver omesso di menzionare la competenza legislativa provinciale in materia di foreste non inficia l'ammissibilità della questione.
Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di norme qualificabili come "grandi riforme economico-sociali", anche sulla base del titolo di competenza legislativa in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 308 del 2013, n. 238 del 2013 e n. 101 del 2010).
Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, il ricorso non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2016).