Ordinanza 202/2018 (ECLI:IT:COST:2018:202)
Massima numero 40355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di sufficienza della retribuzione - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 545, terzo comma, del cod. proc. civ, nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita. Il rimettente ha omesso completamente di indicare le ragioni per cui la norma censurata, che concerne il caso del pignoramento di stipendi e pensioni per crediti alimentari, debba applicarsi nel giudizio a quo, ne ha spiegato adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 545
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte