Ordinanza 202/2018 (ECLI:IT:COST:2018:202)
Massima numero 40356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione delle ragioni di censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - dell'art. 545, commi quarto e ottavo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono né l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, né che gli stessi limiti posti alla pignorabilità delle somme versate nel conto corrente (per effetto del pagamento pro rata di retribuzioni o di pensioni), contemporaneamente o successivamente al pignoramento, debbano valere anche per il pignoramento dei crediti retributivi presso il datore di lavoro. Il rimettente non ha fornito un'argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione delle ragioni di censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - dell'art. 545, commi quarto e ottavo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono né l'impignorabilità assoluta della retribuzione al di sotto del minimo vitale, né che gli stessi limiti posti alla pignorabilità delle somme versate nel conto corrente (per effetto del pagamento pro rata di retribuzioni o di pensioni), contemporaneamente o successivamente al pignoramento, debbano valere anche per il pignoramento dei crediti retributivi presso il datore di lavoro. Il rimettente non ha fornito un'argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 545
co. 4
codice di procedura civile
n.
art. 545
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte