Ordinanza 202/2018 (ECLI:IT:COST:2018:202)
Massima numero 40357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
26/09/2018; Decisione del
26/09/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi di crediti da lavoro - Possibilità nella misura di un quinto - Lamentata impossibilità di garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita - Pignoramento delle somme confluite sul conto corrente successivamente al pignoramento - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle somme pignorate presso il datore di lavoro - Denunciata violazione del principio lavorista e dei diritti inviolabili dell'uomo - Carenza di esaustiva argomentazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per aberratio ictus e conseguente erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., che prevede il pignoramento delle somme confluite nel conto corrente quando terzo pignorato è l'istituto bancario o postale. Nel giudizio a quo il creditore procedente ha pignorato il credito retributivo presso il datore di lavoro, per cui la norma censurata avrebbe dovuto semmai essere evocata come tertium comparationis; sussiste inoltre anche un evidente errore sul presupposto interpretativo, in quanto, al contrario di quanto assunto dal giudice a quo, il legislatore non ha esteso alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici. (Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per aberratio ictus e conseguente erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 545, ottavo comma, cod. proc. civ., che prevede il pignoramento delle somme confluite nel conto corrente quando terzo pignorato è l'istituto bancario o postale. Nel giudizio a quo il creditore procedente ha pignorato il credito retributivo presso il datore di lavoro, per cui la norma censurata avrebbe dovuto semmai essere evocata come tertium comparationis; sussiste inoltre anche un evidente errore sul presupposto interpretativo, in quanto, al contrario di quanto assunto dal giudice a quo, il legislatore non ha esteso alle somme confluite sul conto per il pagamento pro rata delle retribuzioni il diverso trattamento riservato ai soli crediti pensionistici. (Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2018, n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 545
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte