Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare - Previsione che la spesa relativa rientra tra quelle sostenute dalla Regione per le malattie rare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di un principio fondamentale dettato dallo Stato in materia di tutela della salute - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 32 del 2017, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, comma terzo, Cost., in relazione agli artt. 59, comma 50, lett. f), della legge n. 449 del 1997 e 5, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 1998. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla satisfattiva modifica delle norme impugnate).
In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedente citato: ordinanza n. 129 del 2018).