Ordinanza 204/2018 (ECLI:IT:COST:2018:204)
Massima numero 40368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/10/2018; Decisione del
24/10/2018
Deposito del 15/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Spese di giustizia - Liquidazione giudiziale dei compensi professionali - Abrogazione delle tariffe forensi (c.d. liberalizzazione) - Denunciata assenza di necessità e urgenza della novella - Difetto di rilevanza e carente motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Spese di giustizia - Liquidazione giudiziale dei compensi professionali - Abrogazione delle tariffe forensi (c.d. liberalizzazione) - Denunciata assenza di necessità e urgenza della novella - Difetto di rilevanza e carente motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 27 del 2012, che ha abrogato le previgenti tariffe professionali (c.d. liberalizzazione delle tariffe). Ai sensi del comma 2 dell'articolo censurato, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il quantum del compenso è sottratto alla logica della liberalizzazione, poiché va determinato con riferimento a parametri stabiliti con d.m.; inoltre, dall'ordinanza di rimessione emerge che, nella specie, si deve liquidare il compenso dovuto alla difesa dell'Agenzia delle entrate, e non quello dovuto al professionista che abbia assistito il contribuente.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif., nella legge n. 27 del 2012, che ha abrogato le previgenti tariffe professionali (c.d. liberalizzazione delle tariffe). Ai sensi del comma 2 dell'articolo censurato, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il quantum del compenso è sottratto alla logica della liberalizzazione, poiché va determinato con riferimento a parametri stabiliti con d.m.; inoltre, dall'ordinanza di rimessione emerge che, nella specie, si deve liquidare il compenso dovuto alla difesa dell'Agenzia delle entrate, e non quello dovuto al professionista che abbia assistito il contribuente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 9
co. 1
legge
24/03/2012
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte