Sentenza 148/2024 (ECLI:IT:COST:2024:148)
Massima numero 46370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  04/07/2024;  Decisione del  04/07/2024
Deposito del 25/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46368  46369


Titolo
Famiglia - In genere - Impresa familiare - Diritti e tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Tutela differenziata e inferiore rispetto al familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale, a seguito di pronuncia di accoglimento riferita alla tutela del convivente nella disciplina generale dell'impresa familiare. (Classif. 103001).

Testo

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter cod. civ., che disciplina i diritti e le tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare. L’ampliamento della tutela, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dichiarata in via principale, apprestata dall’art. 230-bis cod. civ. al convivente di fatto fa sì che la previsione dell’art. 230-ter cod. civ. avrebbe il significato non più di apprestare per quest’ultimo una garanzia prima non prevista, bensì quella di restringere – ingiustificatamente e in modo discriminatorio – la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione – perché non ricomprende il diritto al mantenimento, il diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi – che viola il diritto fondamentale al lavoro, oltre che il diritto alla giusta retribuzione.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 230  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27