Famiglia - In genere - Impresa familiare - Diritti e tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Tutela differenziata e inferiore rispetto al familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale, a seguito di pronuncia di accoglimento riferita alla tutela del convivente nella disciplina generale dell'impresa familiare. (Classif. 103001).
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter cod. civ., che disciplina i diritti e le tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare. L’ampliamento della tutela, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dichiarata in via principale, apprestata dall’art. 230-bis cod. civ. al convivente di fatto fa sì che la previsione dell’art. 230-ter cod. civ. avrebbe il significato non più di apprestare per quest’ultimo una garanzia prima non prevista, bensì quella di restringere – ingiustificatamente e in modo discriminatorio – la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione – perché non ricomprende il diritto al mantenimento, il diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi – che viola il diritto fondamentale al lavoro, oltre che il diritto alla giusta retribuzione.