Sentenza 206/2018 (ECLI:IT:COST:2018:206)
Massima numero 40426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Modalità della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale - Disciplina riferita anche alle aree protette nazionali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Caccia - Norme della Regione Lombardia - Modalità della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale - Disciplina riferita anche alle aree protette nazionali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali. La disciplina delle aree naturali protette statali, comprensiva dei piani di abbattimento (come extrema ratio) della fauna nociva, attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza legislativa esclusiva statale, per cui la norma impugnata dal Governo - disponendo che la Giunta regionale deliberi le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale - contrasta con il disposto dell'art. 11, commi 1, 3 e 4, della legge n. 394 del 1991, che presuppone, per le predette aree, una competenza dell'Ente parco relativamente alle attività di che trattasi. (Precedenti citati: sentenze n. 315 del 2010, n. 272 del 2009, n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali. La disciplina delle aree naturali protette statali, comprensiva dei piani di abbattimento (come extrema ratio) della fauna nociva, attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza legislativa esclusiva statale, per cui la norma impugnata dal Governo - disponendo che la Giunta regionale deliberi le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale - contrasta con il disposto dell'art. 11, commi 1, 3 e 4, della legge n. 394 del 1991, che presuppone, per le predette aree, una competenza dell'Ente parco relativamente alle attività di che trattasi. (Precedenti citati: sentenze n. 315 del 2010, n. 272 del 2009, n. 12 del 2009, n. 387 del 2008 e n. 422 del 2002).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
17/07/2017
n. 19
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte