Sentenza 206/2018 (ECLI:IT:COST:2018:206)
Massima numero 40429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Caccia - Norme della regione Lombardia - Modalità della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale - Disciplina riferita anche alle aree protette nazionali - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e di quelle amministrative assegnate agli enti parco - Insussistenza, alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Caccia - Norme della regione Lombardia - Modalità della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul territorio regionale - Disciplina riferita anche alle aree protette nazionali - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di protezione dell'ambiente e di quelle amministrative assegnate agli enti parco - Insussistenza, alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - proposta dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, che, ai fini della determinazione della densità obiettivo della specie cinghiale, declina la compartecipazione decisoria tra Regione ed Ente parco con la formula della "intesa con gli enti gestori". La disposizione impugnata, interpretata nel senso della sua riferibilità alle sole aree protette regionali e alla sua operatività in assenza di regolamento adottato dall'Ente parco, non si discosta dalla formula dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, in termini che possano implicarne una negativa incidenza sul piano ed ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - proposta dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 19 del 2017, che, ai fini della determinazione della densità obiettivo della specie cinghiale, declina la compartecipazione decisoria tra Regione ed Ente parco con la formula della "intesa con gli enti gestori". La disposizione impugnata, interpretata nel senso della sua riferibilità alle sole aree protette regionali e alla sua operatività in assenza di regolamento adottato dall'Ente parco, non si discosta dalla formula dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, in termini che possano implicarne una negativa incidenza sul piano ed ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
17/07/2017
n. 19
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte