Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti nei cui confronti il giudizio di costituzionalità non produrrebbe effetti immediati, neppure indiretti - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del "Movimento per la vita italiano". Le associazioni intervenienti non rivestono la qualità di parti del giudizio principale, né quello incidentale sarebbe destinato a produrre nei loro confronti effetti immediati, neppure indiretti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), potendosi derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016, n. 237 del 2013 e n. 134 del 2013).