Ordinanza 207/2018 (ECLI:IT:COST:2018:207)
Massima numero 41521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2018;  Decisione del  24/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41518  41519  41520  41522  41523  41524  41525


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione del rimettente, in ragione della totale mancanza di significato della norma, ove intrepretata in senso inverso a quello censurato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., formulata perché le questioni sarebbero finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Se si ritenesse, come eccepito, che la condotta di agevolazione al suicidio sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell'intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione - operata dalla norma censurata - dell'ipotesi dell'aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma rispetto a quella dell'istigazione.

L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 219 del 2008).

Una pronuncia isolata di una sezione di Cassazione non è di per sé idonea a determinare la formazione di un "diritto vivente". (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012; ordinanza n. 139 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 580  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte