Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione del rimettente, in ragione della totale mancanza di significato della norma, ove intrepretata in senso inverso a quello censurato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., formulata perché le questioni sarebbero finalizzate a conseguire un avallo interpretativo e non precedute dal doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Se si ritenesse, come eccepito, che la condotta di agevolazione al suicidio sia punibile solo se generativa o rafforzativa dell'intento suicida, si priverebbe totalmente di significato la previsione - operata dalla norma censurata - dell'ipotesi dell'aiuto al suicidio, come fattispecie alternativa e autonoma rispetto a quella dell'istigazione.
L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. (Precedenti citati: sentenze n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 219 del 2008).
Una pronuncia isolata di una sezione di Cassazione non è di per sé idonea a determinare la formazione di un "diritto vivente". (Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012; ordinanza n. 139 del 2011).