Ordinanza 207/2018 (ECLI:IT:COST:2018:207)
Massima numero 41523
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/10/2018;  Decisione del  24/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  41518  41519  41520  41521  41522  41524  41525


Titolo
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incida sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida - In via subordinata: misura della pena - Pena pari a quella prevista per l'istigazione al suicidio - Riscontrata irragionevolezza dell'unicità del quadro edittale per le due diverse fattispecie e del bilanciamento tra il valore della vita e la tutela dell'autodeterminazione in materia sanitaria - Mancata previsione di una specifica causa di non punibilità per il medico e il personale sanitario - Riscontrata violazione della dignità umana e dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata nelle more dell'intervento legislativo - Rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 e conseguente sospensione del giudizio a quo.

Testo
È rinviata, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte e con sospensione anche del giudizio a quo, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. - sollevate dalla Corte d'assise di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU - perché incrimina anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima o, in via subordinata, perché punisce tali condotte con la medesima pena prevista per quelle più gravi di istigazione. Nelle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma capace di prendere decisioni libere e consapevoli, la legge n. 219 del 2017 già consente al malato di lasciarsi morire, a mezzo di interruzione del trattamento di sostegno, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi. Tuttavia essa non consente, al medico che ne sia richiesto, di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni suddette trattamenti diretti a determinarne la morte, costringendo quest'ultimo a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire. Entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 580  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 2  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8