Sentenza 149/2024 (ECLI:IT:COST:2024:149)
Massima numero 46266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  04/07/2024;  Decisione del  04/07/2024
Deposito del 25/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46267  46268  46269  46270  46271  46272


Titolo
Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Conseguenti limiti al potere legislativo delegato, come ricavabili da oggetto, principi e criteri direttivi della delega, interpretati anche in maniera sistematica e teleologica - Possibilità di adottare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte del legislatore delegante - Eccesso di delega - Configurabilità solo in caso di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega. (Classif. 077004).

Testo

In tema di eccesso di delega, l’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 212/2018 - mass. 40849; S. 194/2015 - mass. 38554; S. 182/2014 - mass. 38047; S. 50/2014 - mass. 37779).

Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante. (Precedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016 - mass. 38781; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).

Lo spazio della discrezionalità del legislatore delegato risente inevitabilmente, nella sua maggiore o minore ampiezza, dell’ambito oggetto di intervento, così che, per la complessità dei rapporti, la tecnicità e l’interconnessione delle regole che in esso operano, la disciplina oggetto di delega mal si presta ad esame ed approvazione diretta delle Camere, come avviene nell’area della codificazione, che è quella elettiva della delegazione legislativa. In questi casi, i principi e i criteri direttivi della delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, così da ampliare il potere e l’attività di riempimento demandati al legislatore delegato. (Precedenti: S. 96/2024 - mass. 46203; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 22/2024 - mass. 45964, 45965).

La necessità di inquadrare i termini di esercizio della discrezionalità del legislatore delegato entro una cornice unitaria emergente dalla delega interpretata anche in chiave sistematica e teleologica assume un particolare rilievo laddove la questione della conformità alla delega di una specifica disposizione prevista dal provvedimento delegato in assenza di puntuali e dettagliate direttive deve necessariamente plasmarsi in funzione delle soluzioni attuative che il legislatore delegato è chiamato ad effettuare in relazione alle discipline di diritto sostanziale cui la stessa delega si sia, invece, espressamente riferita. (Precedenti: S. 182/2018 - mass. 40211, 40212; S. 194/2015 - mass. 38554).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte