Ordinanza 207/2018 (ECLI:IT:COST:2018:207)
Massima numero 41524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/10/2018; Decisione del
24/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Tutela dei diritti fondamentali - Riscontrata violazione - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata - Rinvio della trattazione ad altra udienza pubblica e conseguente sospensione del giudizio a quo.
Pronunce della Corte costituzionale - Tutela dei diritti fondamentali - Riscontrata violazione - Intervento riservato alla discrezionalità del legislatore - Necessità di evitare nuove applicazioni della norma censurata - Rinvio della trattazione ad altra udienza pubblica e conseguente sospensione del giudizio a quo.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., al riscontrato vulnus costituzionale della norma censurata non è possibile porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dal suo ambito applicativo delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, perché tale soluzione lascerebbe del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi, la cui regolazione è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, cosicché i delicati bilanciamenti richiesti restano affidati, in linea di principio, al Parlamento. Tuttavia, se, in situazioni analoghe, sino ad oggi è stata dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché rimuovesse il vulnus costituzionale riscontrato - facendo seguito, di norma, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, una declaratoria di illegittimità costituzionale - questa tecnica decisoria ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione, effetto che non può consentirsi nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti. Il rinvio, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'assise di Milano, è così funzionale ad evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità, con sospensione anche del giudizio a quo, mentre negli altri giudizi spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2015 e n. 23 del 2013).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., al riscontrato vulnus costituzionale della norma censurata non è possibile porre rimedio, almeno allo stato, attraverso la mera estromissione dal suo ambito applicativo delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima, perché tale soluzione lascerebbe del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi, la cui regolazione è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, cosicché i delicati bilanciamenti richiesti restano affidati, in linea di principio, al Parlamento. Tuttavia, se, in situazioni analoghe, sino ad oggi è stata dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché rimuovesse il vulnus costituzionale riscontrato - facendo seguito, di norma, nel caso in cui il monito fosse rimasto senza riscontro, una declaratoria di illegittimità costituzionale - questa tecnica decisoria ha l'effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione, effetto che non può consentirsi nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti. Il rinvio, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'assise di Milano, è così funzionale ad evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità, con sospensione anche del giudizio a quo, mentre negli altri giudizi spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l'applicazione della disposizione stessa in parte qua. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2015 e n. 23 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 580
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte