Ordinanza 207/2018 (ECLI:IT:COST:2018:207)
Massima numero 41525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/10/2018; Decisione del
24/10/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Titolo
Diritti fondamentali - Diritto alla vita - Tutela - Diritto a ottenere dallo Stato o da terzi l'aiuto a morire - Esclusione - Necessità di rispettare la decisione del malato - Divieto assoluto di accogliere la richiesta del malato di sottrarsi al decorso più lungo che ponga fine alla sua esistenza - Irragionevolezza.
Diritti fondamentali - Diritto alla vita - Tutela - Diritto a ottenere dallo Stato o da terzi l'aiuto a morire - Esclusione - Necessità di rispettare la decisione del malato - Divieto assoluto di accogliere la richiesta del malato di sottrarsi al decorso più lungo che ponga fine alla sua esistenza - Irragionevolezza.
Testo
Dal diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, esplicitamente, dall'art. 2 CEDU, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire, in un quadro costituzionale che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi; né è possibile desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita. Tuttavia, occorre considerare specificamente situazioni rese possibili dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost. Se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il valore della vita debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente all'interruzione dei presidi di sostegno vitale e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 1997 e n. 223 del 1996).
Dal diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., nonché, esplicitamente, dall'art. 2 CEDU, discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo, non quello - diametralmente opposto - di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire, in un quadro costituzionale che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi; né è possibile desumere la generale inoffensività dell'aiuto al suicidio da un generico diritto all'autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita. Tuttavia, occorre considerare specificamente situazioni rese possibili dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost. Se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari - anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) - non vi è ragione per la quale il valore della vita debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente all'interruzione dei presidi di sostegno vitale e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 1997 e n. 223 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2