Sentenza 208/2018 (ECLI:IT:COST:2018:208)
Massima numero 40433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 16/11/2018; Pubblicazione in G. U. 21/11/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Lombardia - Promozione di azioni coordinate volte al perseguimento di obiettivi di prevenzione dell'estremismo e della radicalizzazione - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza pubblica - Insussistenza, alla stregua di interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Da una lettura complessiva del testo normativo, e dal tenore letterale della disposizione impugnata - che prevede azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica - l'intervento regionale costituisce attuazione di un più ampio progetto funzionale agli obiettivi di promozione culturale, formazione ed educazione alla legalità, attraverso una specifica formazione della polizia locale, il che esclude che essa sia collocata nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza". (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 105 del 2006, n. 134 del 2004, n. 55 del 2001 e n. 4 del 1991).

La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, purché le misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale, né generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001).

La riserva allo Stato della legislazione in materia di "ordine e sicurezza pubblica" riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  06/11/2017  n. 24  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte