Sentenza 209/2018 (ECLI:IT:COST:2018:209)
Massima numero 40482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  10/10/2018;  Decisione del  10/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40483


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo di norma presupposta da quella censurata - Ininfluenza ratione temporis.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, non rileva l'intervenuta abrogazione - ad opera dell'art. 1, comma 666, lett. b), della legge n. 190 del 2014 - dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, presupposto fondante, anche in termini di contenuto, dell'esenzione fiscale (ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata. Le disposizioni abrogate erano certamente in vigore sia al momento dell'emanazione di quest'ultima, sia alla data di insorgenza del presupposto relativo alla tassa oggetto del giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  04/02/2005  n. 3  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte