Sentenza 209/2018 (ECLI:IT:COST:2018:209)
Massima numero 40483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/10/2018; Decisione del
10/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:
40482
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, che riferisce il regime di favore di tassazione forfettaria delle tasse agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo, purché definiti secondo le caratteristiche descritte dai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nonché iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla legislazione nazionale all'epoca vigente, con violazione della competenza esclusiva dello Stato, essendo escluso, nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che il tributo di matrice erariale in questione possa ritenersi proprio delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, introducendo un presupposto aggiuntivo per la esenzione (quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all'uopo tenuti dall'ASI o dalla FMI), si incide sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell'imposizione. (Precedenti citati: sentenze n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003 e n. 311 del 2003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, che riferisce il regime di favore di tassazione forfettaria delle tasse agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo, purché definiti secondo le caratteristiche descritte dai commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, nonché iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI). La disposizione censurata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla legislazione nazionale all'epoca vigente, con violazione della competenza esclusiva dello Stato, essendo escluso, nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che il tributo di matrice erariale in questione possa ritenersi proprio delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, introducendo un presupposto aggiuntivo per la esenzione (quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all'uopo tenuti dall'ASI o dalla FMI), si incide sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influendo sugli elementi sostanziali dell'imposizione. (Precedenti citati: sentenze n. 455 del 2005, n. 297 del 2003, n. 296 del 2003 e n. 311 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
04/02/2005
n. 3
art. 10
co. 1
legge della Regione Liguria
24/01/2006
n. 2
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte