Sentenza 210/2018 (ECLI:IT:COST:2018:210)
Massima numero 40836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40837  40838  40839  40840  40841


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge regionale istitutiva di nuovo Comune - Ininfluenza sul relativo termine dell'intesa precedentemente raggiunta tra il commissario del Governo e la Regione sulla data d'indizione del referendum ex art. 133 Cost. - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione di tardività del ricorso.

Testo

Non è accolta l'eccezione di tardività della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». L'intesa precedentemente raggiunta dal Commissario del Governo con la Giunta regionale sulla data d convocazione del referendum non influisce sulla tempestività dell'impugnazione davanti la Corte costituzionale della legge regionale adottata ex art. 133 Cost., in quanto non può considerarsi quale tacito assenso alla denominazione suddetta, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità, per il Commissario del Governo, di muovere rilievi alla predetta denominazione o di impugnare i relativi atti amministrativi. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018).

Gli eventuali vizi del procedimento referendario ex art. 133 Cost. si traducono in vizio formale della legge, preservando, in tal modo, e senza ledere la giurisdizione del giudice amministrativo, la posizione della Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione anche regionale. (Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2018).

L'impugnazione, da parte dello Stato, delle leggi regionali adottate ex art. 133 Cost., non è soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, poiché la mancata soddisfazione finirebbe per determinare la decadenza dall'esercizio di un potere costituzionalmente sancito dall'art. 127 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  31/10/2017  n. 8  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Costituzione  art. 133

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte