Sentenza 210/2018 (ECLI:IT:COST:2018:210)
Massima numero 40837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40836  40838  40839  40840  40841


Titolo
Ricorso in via principale - Nota del Sottosegretario per gli affari regionali - Conseguente insussistenza della materia del Contendere - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
L'attività del Sottosegretario per gli affari regionali non può impegnare il Consiglio dei ministri, unico organo legittimato a disporre del ricorso, né tantomeno condizionare lo scrutinio di legittimità costituzionale. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di sopravvenuta insussistenza della materia del contendere, formulata in ragione della nota con cui il Sottosegretario per gli affari regionali dichiarava che, in caso di approvazione di legge regionale modificativa della denominazione del Comune indicata dall'impugnato art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, sarebbe stata proposta al Consiglio dei ministri rinuncia al ricorso).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  31/10/2017  n. 8  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte