Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione di nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Utilizzo della denominazione di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan", anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" - Denunciata violazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica - Apoditticità delle doglianze - Inammissibilità della questione.
È ritenuta inammissibile, per apoditticità delle doglianze, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 5 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017. Il ricorrente, con motivazione meramente assertiva, si è limitato a rilevare che l'unità e indivisibilità della Repubblica osterebbe all'utilizzo di denominazioni toponomastiche (nella specie, quella di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan") espresse unicamente in idioma locale.
A sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale non può proporsi una motivazione meramente assertiva, ma devono essere specificamente e congruamente indicate le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 32 del 2017, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015).