Sentenza 210/2018 (ECLI:IT:COST:2018:210)
Massima numero 40838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40836  40837  40839  40840  40841


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione di nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Utilizzo della denominazione di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan", anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" - Denunciata violazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica - Apoditticità delle doglianze - Inammissibilità della questione.

Testo

È ritenuta inammissibile, per apoditticità delle doglianze, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 5 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017. Il ricorrente, con motivazione meramente assertiva, si è limitato a rilevare che l'unità e indivisibilità della Repubblica osterebbe all'utilizzo di denominazioni toponomastiche (nella specie, quella di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan") espresse unicamente in idioma locale.

A sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale non può proporsi una motivazione meramente assertiva, ma devono essere specificamente e congruamente indicate le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, n. 32 del 2017, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  31/10/2017  n. 8  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte