Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione di nuovo Comune, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Utilizzo della denominazione di "Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan", anziché quella di "San Giovanni di Fassa-Sèn Jan" - Violazione delle norme statutarie che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali (nella specie: lingua ladina) - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 99 dello statuto speciale regionale - l'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». La disposizione impugnata dal Governo ha adoperato, per il Comune di nuova istituzione, un toponimo bilingue, ma ha fatto ricorso, nella prima parte, a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana sol perché fa riferimento alla Valle di Fassa, al contrario da quanto imposto dalla normativa statutaria. Né può ritenersi che l'utilizzo delle parole italiane «San Giovanni» avrebbe determinato una forzosa italianizzazione del toponimo «Sèn Jan», storicamente e tradizionalmente radicato sul territorio, sia perché tale toponimo adopera il nome di un santo, non sconosciuto alla lingua italiana, sia perché il medesimo toponimo, come emerge dai lavori preparatori della legge regionale impugnata, era già diffusamente presente nei territori ove sorge il nuovo Comune. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018).
La lingua italiana, unica lingua ufficiale del sistema costituzionale, non ha solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative a quella italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; il suo primato è decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé. (Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 159 del 2009 e n. 28 del 1982).
La lingua è elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare, in quanto mezzo primario di trasmissione dei valori culturali che essa esprime. Pertanto, la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, espressione di un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, principio diretto alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente "minori". (Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2011, n. 170 del 2010, n. 15 del 1996 e n. 62 del 1992).