Sentenza 210/2018 (ECLI:IT:COST:2018:210)
Massima numero 40841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Violazione delle norme statutarie, che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Violazione delle norme statutarie, che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Al pari della norma impugnata, le norme in esame denominano il Comune neo istituito in modo mistilingue, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina, in violazione delle norme statutarie che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali. Va da sé che dovrà essere coerentemente corretto anche il titolo della legge.
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Al pari della norma impugnata, le norme in esame denominano il Comune neo istituito in modo mistilingue, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina, in violazione delle norme statutarie che impongono l'uso della denominazione congiunta italiana e nella lingua delle minoranze locali. Va da sé che dovrà essere coerentemente corretto anche il titolo della legge.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 2
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 6
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 9
co. 2
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 9
co. 3
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 10
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 12
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 13
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
31/10/2017
n. 8
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27