Sentenza 211/2018 (ECLI:IT:COST:2018:211)
Massima numero 40485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare "ordinaria" concessa al padre - Allontanamento dal domicilio - Automatica integrazione del delitto di evasione - Limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Omessa previsione - Irragionevole difformità rispetto al regime applicabile (in forza della sentenza n. 177 del 2009) in caso di detenzione domiciliare "ordinaria" concessa alla madre - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare "ordinaria" concessa al padre - Allontanamento dal domicilio - Automatica integrazione del delitto di evasione - Limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - Omessa previsione - Irragionevole difformità rispetto al regime applicabile (in forza della sentenza n. 177 del 2009) in caso di detenzione domiciliare "ordinaria" concessa alla madre - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima - limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre - con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un tertium comparationis omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima - limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre - con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un tertium comparationis omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. (Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte