Prospettazione della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza, per carente descrizione della fattispecie - Sufficiente esposizione della vicenda - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata in considerazione della carente descrizione della fattispecie. L'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, contenuta nell'ordinanza di rimessione, è comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione, essendo stata adeguatamente rappresentata una situazione in cui le doglianze dei ricorrenti non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge di cui i provvedimenti impugnati sono applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000).