Sentenza 212/2018 (ECLI:IT:COST:2018:212)
Massima numero 40844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sintetica, ma non implausibile, relativa alla violazione del parametro evocato - Attinenza al merito delle valutazioni in ordine alla persuasività degli argomenti addotti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sintetica, ma non implausibile, relativa alla violazione del parametro evocato - Attinenza al merito delle valutazioni in ordine alla persuasività degli argomenti addotti - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della censura relativa all'eccesso di delega, perché generica e non adeguatamente motivata. Con motivazione sintetica, ma non implausibile, il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 76 Cost., enucleando i termini della questione con un'argomentazione adeguata.
Attiene al merito - e non al profilo preliminare dell'ammissibilità - la valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure. (Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
19/01/2017
n. 5
art. 3
co.
19/01/2017
n. 5
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte