Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile, anziché al cognome comune eventualmente adottato - Conseguente annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata - Denunciata violazione del diritto al nome - Carente argomentazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carente argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento all'art. 22 Cost. - degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, che rispettivamente intestano le schede anagrafiche al cognome posseduto prima dell'unione civile, e dispongono l'annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata. Il rimettente, osservato che il nome costituisce elemento distintivo della personalità, omette qualsiasi argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, il quale esclude la privazione del nome per motivi politici. Inoltre, nessun argomento è svolto circa la natura politica della lamentata privazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 35 del 2017, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).