Sentenza 212/2018 (ECLI:IT:COST:2018:212)
Massima numero 40846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/10/2018;  Decisione del  09/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40842  40843  40844  40845  40847  40849


Titolo
Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Intestazione della scheda anagrafica individuale al cognome posseduto prima dell'unione civile, anziché al cognome comune eventualmente adottato - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della legge delega e del diritto al nome, in riferimento ai parametri convenzionali ed europei - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 1 e 7 CDFUE - dell'art. 3, lett. c), n. 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, che inserisce, nell'art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, il comma 3-bis, prevedendo che per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile. L'art. 1, comma 10, della legge delega n. 76 del 2016, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune, eventualmente adottato, a quella dell'unione civile, determina che dallo scioglimento dell'unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune. Non discende invece né dalle norme costituzionali, né da quelle interposte richiamate, che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell'identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, anche perché la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio, in quanto, a seguito dello scioglimento dell'unione civile, i figli minori rimarrebbero privi di uno degli elementi che identificava il relativo nucleo familiare.

È espressivo di un principio caratterizzante l'ordinamento dello stato civile che il cognome d'uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario.

La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario - anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica - costituiscono garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.



Atti oggetto del giudizio

 19/01/2017  n. 5  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 1  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 7