Stato civile - Unione civile - Cognome comune - Disciplina transitoria relativa alle unioni civili costituite tra la vigenza del d.p.c.m. n. 144 del 2016 e il d.lgs. n. 5 del 2017 - Annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome comune effettuata medio tempore - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione della legge delega e del diritto all'identità personale, in riferimento ai parametri convenzionali ed europei - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 1 e 7 CDFUE - dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, che detta una disciplina transitoria per le unioni civili costituite nell'intervallo temporale tra il d.P.C.m. n. 144 del 2016 e il medesimo decreto legislativo, nelle quali sia stata esercitata l'opzione per il cognome comune e altresì effettuata la variazione anagrafica - successivamente esclusa dall'art. 3, lett. c), n. 2), del decreto - prevedendo l'applicazione della procedura di correzione dell'art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000, con conseguente annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata. Il legislatore delegato ha previsto la caducazione delle annotazioni effettuate medio tempore, in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario - quale il d.P.C.m. indicato - non coerente con i principi della legge delega. Né è violato l'asserito diritto ad una nuova identità personale, perché la dichiarata transitorietà del d.P.C.m. n. 144 e la relativa brevità del suo orizzonte temporale escludono che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all'emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona; non é infine fondata la censura di irragionevolezza, in quanto il modello procedimentale prescelto dal legislatore delegato garantisce il contraddittorio, consentendo, sia pure in una fase differita, di contestare l'annullamento delle annotazioni anagrafiche suddette. (Precedente citato: sentenza n. 13 del 1994).