Sentenza 149/2024 (ECLI:IT:COST:2024:149)
Massima numero 46268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  04/07/2024;  Decisione del  04/07/2024
Deposito del 25/07/2024; Pubblicazione in G. U. 31/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46266  46267  46269  46270  46271  46272


Titolo
Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Criteri di determinazione della pena, a seguito di novella introdotta mediante decreto legislativo - Esclusione delle circostanze ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale - Denunciata violazione dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210010).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in via principale, dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, cod. pen., nella parte in cui prevede che, ai fini della determinazione della pena detentiva in vista dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma del medesimo articolo, non si tiene conto delle circostanze «ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». È del tutto coerente con il criterio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014, volto all’introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il legislatore delegato, nello specificare la portata operativa dell’istituto, abbia previsto che la soglia edittale di pena detentiva – fissata nella delega in cinque anni di reclusione – debba essere calcolata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti in grado di dare luogo a figure sostanzialmente autonome di reato, connotate da uno specifico disvalore e per questo tali da escludere in re ipsa la tenuità (o l’inverso, in caso di attenuanti ad effetto speciale). Nessun rilievo ha poi la diversa disciplina prevista per la messa alla prova dell’imputato e per le pene della reclusione e dell’arresto domiciliare, trattandosi di fattispecie eterogenee e, nel caso della messa alla prova (ove la soglia di pena detentiva è determinata unicamente sulla fattispecie base), di un istituto regolato direttamente dalla legge del 2014, a dimostrazione a contrario della fisiologica attribuzione al legislatore delegato di uno spazio discrezionale nello svolgimento della delega con il solo limite della manifesta irragionevolezza.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 131  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte