Sentenza 213/2018 (ECLI:IT:COST:2018:213)
Massima numero 40853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/10/2018;  Decisione del  10/10/2018
Deposito del 22/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40851  40852


Titolo
Impiego pubblico - Applicazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai dipendenti pubblici, in sostituzione del trattamento di fine servizio (TFS) - Soppressione della trattenuta a carico dei lavoratori destinata a finanziare le forme di TFS - Conseguente riduzione della retribuzione lorda, in misura pari al contributo soppresso, per assicurare il principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini pensionistici - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di retribuzione equa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Perugia, in funzione del giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, che disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) e, in tale contesto, demanda a un d.P.C.m. - adottato il 20 dicembre 1999 - di definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del TFR. L'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS preclude la valutazione comparativa sollecitata dal rimettente, non sussistendo, pertanto, la violazione del principio di uguaglianza, poiché l'auspicata equiparazione tra lavoratori non potrebbe che alterare il punto di equilibrio individuato dal legislatore e dalle parti negoziali, secondo un bilanciamento non irragionevole, e determinare una diversa sperequazione che avvantaggerebbe i lavoratori in regime di TFR, mentre il principio dell'invarianza, con i meccanismi perequativi tratteggiati dall'accordo quadro nazionale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative con l'ARAN il 29 luglio 1999, mira proprio a garantire la parità di trattamento tra lavoratori in regime di TFR e quelli in regime di TFS. Né è violato il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, perché la retribuzione netta è lasciata inalterata, senza incidere sull'importo effettivamente percepito dal lavoratore, in tal modo salvaguardando la parità di trattamento contrattuale e retributivo, nel perimetro tracciato dalla contrattazione collettiva e dalla necessaria verifica della compatibilità con le risorse disponibili. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 244 del 2014 e n. 223 del 2012).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2016 e n. 178 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

 23/12/1998  n. 448  art. 26  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte