Sentenza 215/2018 (ECLI:IT:COST:2018:215)
Massima numero 40908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/10/2018;  Decisione del  09/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40909  40910  40911  40912


Titolo
Ambiente - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Materia "trasversale", intersecante competenze concorrenti o residuali delle Regioni - Livelli di tutela fissati dalla normativa statale - Possibilità di maggiore e più rigorosa tutela da parte delle Regioni nella disciplina dei settori di loro competenza - Divieto di pregiudicare altri interessi di rilievo nazionale.

Testo

La "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" rappresenta una materia naturalmente trasversale, intersecando materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, innanzi tutto quella del "governo del territorio", potendo venire in rilievo profili che attengono alla tutela della "salute" o alla "protezione civile" (di competenza concorrente) o all'agricoltura e foreste (di competenza residuale), talora demandando la stessa legge statale alla legislazione regionale il completamento di aspetti specifici della tutela dell'ambiente. Ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, possono dispiegarsi le competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali purché, nell'esercizio di tali competenze, l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente, senza però pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio. (Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2018, n. 54 del 2012 e n. 61 del 2009).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema", riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le Regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie. In tale materia, lo Stato può dettare una disciplina di protezione uniforme valida per tutte le Regioni e non derogabile da queste, costituendo, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. (Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 154 del 2016 e n. 58 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte