Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Verifica di assoggettamento a valutazione ambientale strategica (VAS) - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Interpretazione adeguatrice della normativa impugnata - Possibile rinvio alla disciplina statale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, in quanto non prevede, nel procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la fase di valutazione e di consultazione preliminare al fine della redazione del "rapporto ambientale". Della norma impugnata è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui trovano applicazione le disposizioni del codice dell'ambiente indicate a parametro interposto. L'art. 39 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017 opera infatti un raccordo sistematico, con automatico rinvio alla legislazione statale per quanto non disposto dalla medesima legge regionale, in piena sintonia con i limiti di competenza del legislatore regionale, anche ad autonomia differenziata, in una materia - la tutela dell'ambiente − di competenza esclusiva del legislatore statale. Da tale norma di rinvio discende un canone generale interpretativo, per cui la mancata previsione di un adempimento o di una prescrizione − quale il previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS, secondo le disposizioni interposte evocate − non significa sua esclusione; in particolare, il riferimento al "rapporto ambientale" può essere letto in termini specifici e tecnici secondo la definizione che ne dà l'art. 5 cod. ambiente, per cui esso è il documento redatto all'esito del procedimento di verifica di assoggettamento a VAS.
Il generale canone dell'interpretazione adeguatrice opera non solo nel giudizio incidentale di costituzionalità, in cui vi è il giudice rimettente, chiamato a interpretare la disposizione censurata, primo e diretto destinatario dell'interpretazione adeguatrice in ipotesi accolta da questa Corte, ma anche nel giudizio in via principale, in quanto è ben possibile che la disposizione censurata venga all'esame di un giudice comune in una controversia ordinaria, per cui, se c'è una possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è infondata nei termini di tale interpretazione.