Sentenza 215/2018 (ECLI:IT:COST:2018:215)
Massima numero 40912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/10/2018; Decisione del
09/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure di intervento dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure di intervento dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che prevede procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dalla disposizione statale interposta. Il procedimento sanzionatorio previsto dalla disposizione regionale impugnata non esorbita dal limite costituito dall'evocato parametro interposto, in quanto lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio è analogo a quello della simmetrica norma statale, non essendo le asimmetrie denunciate dal ricorrente tali da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che prevede procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dalla disposizione statale interposta. Il procedimento sanzionatorio previsto dalla disposizione regionale impugnata non esorbita dal limite costituito dall'evocato parametro interposto, in quanto lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio è analogo a quello della simmetrica norma statale, non essendo le asimmetrie denunciate dal ricorrente tali da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
20/10/2017
n. 34
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 208
co. 13