Sentenza 215/2018 (ECLI:IT:COST:2018:215)
Massima numero 40912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/10/2018;  Decisione del  09/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Massime associate alla pronuncia:  40908  40909  40910  40911


Titolo
Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure di intervento dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che prevede procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dalla disposizione statale interposta. Il procedimento sanzionatorio previsto dalla disposizione regionale impugnata non esorbita dal limite costituito dall'evocato parametro interposto, in quanto lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio è analogo a quello della simmetrica norma statale, non essendo le asimmetrie denunciate dal ricorrente tali da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  20/10/2017  n. 34  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 208    co. 13