Sentenza 216/2018 (ECLI:IT:COST:2018:216)
Massima numero 40913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Giudice rimettente - Possibilità del tribunale di conoscere dei reati di competenza del giudice di pace se non eccepito diversamente nel termine di decadenza - Plausibilità e conformità al diritto vivente - Ammissibilità delle questioni.
Giudice rimettente - Possibilità del tribunale di conoscere dei reati di competenza del giudice di pace se non eccepito diversamente nel termine di decadenza - Plausibilità e conformità al diritto vivente - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio a quo alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente.
Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio a quo alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 7
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte