Sentenza 216/2018 (ECLI:IT:COST:2018:216)
Massima numero 40914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Reati e pene - Riforma del sistema sanzionatorio in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 - Reato di minaccia non grave - Omessa abrogazione - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di ingiuria, nonché eccesso di delega - Corretta attuazione della delega - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Riforma del sistema sanzionatorio in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 - Reato di minaccia non grave - Omessa abrogazione - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di ingiuria, nonché eccesso di delega - Corretta attuazione della delega - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al comma 1, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non anche l'abrogazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La norma oggetto delle censure, elencando i reati previsti dal codice penale che sono abrogati - residuando solo l'illecito civile - fa corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 67 del 2014 - che invece il rimettente non censura - quale espressione della valutazione politica che rientra nell'uso del potere discrezionale del Parlamento, ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018).
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al comma 1, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non anche l'abrogazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La norma oggetto delle censure, elencando i reati previsti dal codice penale che sono abrogati - residuando solo l'illecito civile - fa corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 67 del 2014 - che invece il rimettente non censura - quale espressione della valutazione politica che rientra nell'uso del potere discrezionale del Parlamento, ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati. (Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
15/01/2016
n. 7
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte