Sentenza 216/2018 (ECLI:IT:COST:2018:216)
Massima numero 40915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/10/2018; Decisione del
25/10/2018
Deposito del 26/11/2018; Pubblicazione in G. U. 28/11/2018
Titolo
Reati e pene - Riforma del sistema sanzionatorio in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 - Reato di minaccia non grave - Omessa depenalizzazione - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di ingiuria, nonché eccesso di delega - Questione prospettata in riferimento a norma diversa da quella che esclude la depenalizzazione - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Riforma del sistema sanzionatorio in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 - Reato di minaccia non grave - Omessa depenalizzazione - Denunciata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al reato di ingiuria, nonché eccesso di delega - Questione prospettata in riferimento a norma diversa da quella che esclude la depenalizzazione - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due, sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al primo comma, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) - residuando solo l'illecito civile - e non anche la depenalizzazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La mancata depenalizzazione censurata dal giudice a quo deriva dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, cosicché il rimettente avrebbe dovuto censurare quest'ultimo - e, segnatamente, i commi 1 e 3 -, non senza considerare che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 2017. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017).
Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due, sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. - nella parte in cui prevede, al primo comma, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) - residuando solo l'illecito civile - e non anche la depenalizzazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La mancata depenalizzazione censurata dal giudice a quo deriva dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016, cosicché il rimettente avrebbe dovuto censurare quest'ultimo - e, segnatamente, i commi 1 e 3 -, non senza considerare che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 127 del 2017. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
15/01/2016
n. 7
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte