Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi 2, quinto periodo, e 6, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2004, è dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione italiana della caccia e del sig. M.F. Oltre a non essere parti del giudizio principale, gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettati alla norma regionale censurata; né vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018; sentenza n. 120 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017).