Sentenza 218/2018 (ECLI:IT:COST:2018:218)
Massima numero 40465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/10/2018;  Decisione del  10/10/2018
Deposito del 29/11/2018; Pubblicazione in G. U. 05/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40464  40466


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Chiaro collegamento tra la norma censurata e quelle evocate come parametro costituzionale e interposto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017. Il rimettente - chiarito il collegamento tra la norma censurata e i tutori nominati nell'ambito dei procedimenti sottoposti al suo esame e l'indennità di cui all'art. 379, secondo comma, cod. civ., nonché le ragioni del conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato - ha invocato una pronuncia additiva che ponga a carico dello Stato le spese per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, per sanare la ritenuta disparità di trattamento rispetto ai tutori delle persone incapaci di nazionalità italiana.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2017  n. 47  art. 11  co. 

legge  07/04/2017  n. 47  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte