Sentenza 218/2018 (ECLI:IT:COST:2018:218)
Massima numero 40466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/10/2018;  Decisione del  10/10/2018
Deposito del 29/11/2018; Pubblicazione in G. U. 05/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40464  40465


Titolo
Straniero - Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati - Equa indennità in favore del tutore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai tutori di minori italiani - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal giudice tutelare del Tribunale di Benevento in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 11 e 21 della legge n. 47 del 2017, che, in materia di minori stranieri non accompagnati, prevedono la nomina di un rappresentante del minore tratto da un elenco di tutori volontari senza che gli oneri della tutela possano essere posti a carico dello Stato. Non esiste disparità di trattamento tra i tutori dei minori stranieri non accompagnati e i tutori dei minori italiani, perché l'ufficio tutelare è sempre gratuito, integrando il suo adempimento un dovere sociale di alto valore morale a prescindere dalla nazionalità del soggetto a favore del quale viene prestato. L'equa indennità, di cui all'art. 379 cod. civ., secondo comma, è assegnata sul presupposto dell'esistenza di un patrimonio del minore (e non nella mera pensione d'invalidità, di cui usufruiscono gli incapaci italiani affidati alle cure dei tutori) e il suo riconoscimento è legato all'attività di gestione di esso, in assenza della quale al tutore, anche se di persona incapace di nazionalità italiana, non verrà riconosciuto alcunché, neppure per la rifusione delle spese vive sostenute. La pronuncia additiva richiesta dal rimettente sarebbe inoltre in contraddizione con la ratio specifica delle norme censurate, laddove richiedono un requisito ulteriore, rispetto a quelli previsti dal codice civile, per la nomina dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, che devono essere tratti da un elenco di tutori volontari: l'elemento della volontarietà, integrandosi con il valore sociale dell'adempimento dell'ufficio, esclude la necessità della corresponsione dell'indennità, anche sotto forma di rimborso spese. (Precedente citato: ordinanza n. 1073 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

legge  07/04/2017  n. 47  art. 11  co. 

legge  07/04/2017  n. 47  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte