Sentenza 219/2018 (ECLI:IT:COST:2018:219)
Massima numero 40480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/10/2018;  Decisione del  23/10/2018
Deposito del 29/11/2018; Pubblicazione in G. U. 05/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40479


Titolo
Alimenti e bevande - Norme della Regione Calabria - Agevolazione dell'uso dei locali di stagionatura tradizionali - Requisiti - Lamentata violazione delle prescrizioni comunitarie e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004, e terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 5 del 2004, introducendo talune prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali ove vengono effettuate la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali. La disposizione regionale impugnata concerne aspetti riconducibili all'igiene alimentare, ascrivibile alla materia della "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e Regioni, sebbene le norme comunitarie abbiano notevolmente ristretto lo spazio di intervento. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'art. 1 impugnato non ha introdotto una disciplina in contrasto con i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal diritto comunitario e dai provvedimenti statali di attuazione, perché i materiali e i procedimenti che disciplina non sono oggetto del regolamento comunitario evocato a parametro interposto, e perché, quanto al resto, non reca alcuna innovazione riguardo alle specifiche modalità per il riconoscimento dei prodotti tradizionali, né per quanto concerne il procedimento relativo alla registrazione delle aziende produttrici e all'autorizzazione alla produzione e alla vendita, che restano disciplinate dalla legge reg. Calabria n. 5 del 2004, in conformità alla precedente normativa statale e comunitaria. (Precedenti citati: sentenze n. 339 del 2007, n. 95 del 2005 e n. 162 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/11/2017  n. 41  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  23/02/2004  n. 5  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Regolamento CE  29/04/2004  n. 852  art. 13