Alimenti e bevande - Norme della Regione Calabria - Agevolazione dell'uso dei locali di stagionatura tradizionali - Requisiti - Lamentata violazione delle prescrizioni comunitarie e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004, e terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 5 del 2004, introducendo talune prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali ove vengono effettuate la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali. La disposizione regionale impugnata concerne aspetti riconducibili all'igiene alimentare, ascrivibile alla materia della "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e Regioni, sebbene le norme comunitarie abbiano notevolmente ristretto lo spazio di intervento. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'art. 1 impugnato non ha introdotto una disciplina in contrasto con i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal diritto comunitario e dai provvedimenti statali di attuazione, perché i materiali e i procedimenti che disciplina non sono oggetto del regolamento comunitario evocato a parametro interposto, e perché, quanto al resto, non reca alcuna innovazione riguardo alle specifiche modalità per il riconoscimento dei prodotti tradizionali, né per quanto concerne il procedimento relativo alla registrazione delle aziende produttrici e all'autorizzazione alla produzione e alla vendita, che restano disciplinate dalla legge reg. Calabria n. 5 del 2004, in conformità alla precedente normativa statale e comunitaria. (Precedenti citati: sentenze n. 339 del 2007, n. 95 del 2005 e n. 162 del 2004).