Ordinanza 220/2018 (ECLI:IT:COST:2018:220)
Massima numero 40481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
07/11/2018; Decisione del
07/11/2018
Deposito del 29/11/2018; Pubblicazione in G. U. 05/12/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Molestia - Possibilità di procedere a querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Eccentricità dell'intervento additivo richiesto - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Molestia - Possibilità di procedere a querela, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Eccentricità dell'intervento additivo richiesto - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. (Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008).
È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Varese in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 660 cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata. Anche a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamato dal rimettente come termine di comparazione, l'intervento additivo richiesto risulta eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d'ufficio. Sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell'oggetto dell'art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata. (Precedente citato: ordinanza n. 392 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 660
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte