Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/11/2018;  Decisione del  06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Massime associate alla pronuncia:  40724  40725  40726  40727  40728  40729  40730


Titolo
Ricorso in via principale - Corrispondenza della disposizione impugnata con quella indicata nella delibera autorizzativa del ricorso - Ammissibilità della questione - Sussistenza, ove nella delibera sia indicata la disciplina oggetto di censura - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata in quanto la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa dell'impugnazione, menziona esplicitamente il solo comma 1 del suddetto art. 3. È bensì vero che la motivazione della delibera richiama anche la disciplina dettata dal comma 2, per poi investire d'impugnazione tale norma, così palesando di aver inteso come esistente una complessiva norma rivolta a creare una posizione favorevolmente differenziata per le imprese balneari liguri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  10/11/2017  n. 25  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte