Sentenza 221/2018 (ECLI:IT:COST:2018:221)
Massima numero 40725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
06/11/2018; Decisione del
06/11/2018
Deposito del 05/12/2018; Pubblicazione in G. U. 12/12/2018
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo - Disciplina - Necessario rispetto dei principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo - Disciplina - Necessario rispetto dei principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento.
Testo
I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella quale le pur concorrenti competenze regionali trovano un limite insuperabile. Ne consegue che, nel disciplinare l'affidamento in concessione di detti beni demaniali, la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).
I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni del demanio marittimo devono essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella quale le pur concorrenti competenze regionali trovano un limite insuperabile. Ne consegue che, nel disciplinare l'affidamento in concessione di detti beni demaniali, la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ogni qualvolta l'oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente, ove si incida sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2018, n. 109 del 2018, n. 157 del 2017, n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte